Proposta di legge approvata dal Consiglio Regionale della Calabria di prossima pubblicazione nel BUR CALABRIA.
CON TALE LEGGE SI ABROGA L'OBBLICO DELLA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI.
ART. 1
(FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE)
1. La Regione Calabria con la presente proposta di legge, persegue la finalità della semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di igiene e di medicina del lavoro, mediante la razionalizzazione della normativa vigente, in un'ottica di snellimento del sistema economico regionale, in sintonia con i concetti di centralità della salute e di tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario e socio sanitario, nonché con i principi di appropriatezza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa
ART. 2
(ABROGAZIONE OBBLIGO VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI)
1. Con l'entrata in vigore della presente legge regionale, viene abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996).
2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.
3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). In tali casi la registrazione è limitata all'indicazione della data di infortunio, del nominativo dell'infortunato e delle cause.
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